Per fondo comune di investimento si intende solitamente un investitore istituzionale, specializzato nella gestione collettiva del risparmio, che raccoglie e amministra un patrimonio autonomo partecipato da numerosi investitori e suddiviso in altrettante quote. In altre parole, ogni sottoscrittore di un fondo ne acquista una quota; il patrimonio totale così investito da tutti i partecipanti viene depositato presso una banca apposita ed è amministrato da una società di gestione. Quest'ultima attua nel tempo precise strategie di investimento volte a garantire la migliore remunerazione possibile degli asset raccolti; l'incremento di capitale, cui si sottrae la remunerazione del gestore, costituisce il guadagno dei partecipanti ed è tra questi ripartito in misura proporzionale al valore delle quote detenute. Il fatto che il fondo sia conservato presso una banca depositaria terza garantisce la separazione tra il patrimonio dei partecipanti e quello del gestore. Un fondo si dice "aperto" quando le quote possono essere vendute o acquistate in qualsiasi momento: in questo caso il patrimonio può variare nel tempo a prescindere dai risultati di gestione, e il prezzo di ogni quota ai fini della compravendita è calcolato suddividendo il valore totale dell'intero portafoglio per le sue parti. Un fondo è invece "chiuso" se l'ammontare totale del patrimonio è stabilito al momento della sua costituzione e i partecipanti non possono chiedere il rimborso delle quote prima della scadenza. Sussiste poi un'ulteriore distinzione tra fondi mobiliari e immobiliari: i primi investono su strumenti finanziari quotati e non quotati, mentre i secondi investono in beni immobili e in partecipazioni di società immobiliari. La normativa fondamentale in tema di fondi comuni di investimento in Italia è data dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Dlgs 58 del 1998).