L'attività di intermediazione finanziaria è data dall'insieme di servizi volti a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di servizi finanziari. Più in particolare, costituisce intermediazione finanziaria il trasferimento di capitale da soggetti che ne abbiano in avanzo ad altri che siano invece in deficit, attraverso la compravendita di titoli e strumenti finanziari propri o altrui. In base alla normativa vigente, l'attività professionale di intermediazione finanziaria nei confronti del pubblico è riservata esclusivamente alle banche, alle società di investimento, alle Sicav, alle società di gestione del risparmio, agli intermediari finanziari iscritti nell'apposito elenco, alle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie con succursale in Italia, nonché alle società di gestione armonizzate. Anche le società di investimento mobiliare (Sim) possono essere considerate, in senso lato, come intermediari finanziari. I soggetti che esercitano attività di intermediazione finanziaria possono poi essere distinti ulteriormente in intermediari creditizi (specializzati in prestiti, obbligazioni, finanziamenti), intermediari assicurativi (che operano attraverso l'emissione di polizze) e intermediari mobiliari (che agiscono sui tradizionali mercati finanziari). La normativa fondamentale è data dal Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 58 del 24 febbraio 1998) dalla legge 52 del 6 febbraio 1996, e dai più recenti Dlgs 195 del 6 novembre 2007 e Dlgs 229 del 19 novembre 2007. Importanti previsioni in materia sono contenute anche nel Testo unico bancario (Dlgs 385 del primo settembre 1993). La vigilanza sulle attività e sui soggetti dell'intermediazione finanziaria spetta alla Consob e alla Banca d'Italia: la prima è responsabile della correttezza e della trasparenza dei comportamenti, la seconda del contenimento del rischio e della stabilità patrimoniale del sistema.